Home > Notizie per i soci > Bollo auto Pagamento addizionale oltre 225 kw
Bollo auto Pagamento addizionale oltre 225 kw
18.10.2011
Si comunica che l’art.16 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n.214 del 23 dicembre 2011 - pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011 – ha disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW. Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L'anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l'anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della costruzione. Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Con Decreto Legge n.98 del 6/07/2011, convertito in Legge n.111 del 15/07/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta dal 2011 un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica pari a 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.471, pari al 30% dell'importo non versato.
Le modalità ed i termini di pagamento dell'addizionale sono stabiliti nel Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per l'anno 2011 sono soggetti al pagamento dell'addizionale erariale coloro che alla data del 6 luglio 2011 risultino dal PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei citati veicoli. Per tale anno l’addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 7 ottobre 2011, quindi entro il 10 novembre 2011, utilizzando esclusivamente il modello “F24 elementi identificativi”.
Con la Risoluzione n.101/E del 20 ottobre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24:
- 3364 denominato "Addizionale erariale della tassa automobilistica - art.23, c.21,d.l. 98/2011";
- 3365 denominato "Addizionale erariale della tassa automobilistica - art.23, c.21,d.l. 98/2011 - Sanzione";
- 3366 denominato "Addizionale erariale della tassa automobilistica - art.23, c.21,d.l. 98/2011 - Interessi";
Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
In caso di prima immatricolazione, l’addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462: l’addizionale è dovuta per l’intero anno (12/12) anche per il primo anno del veicolo.